Decreto-legge n.34 del 2020 “Decreto rilancio”
In attesa dell’uscita dei decreti attuativi pubblichiamo una sintesi degli articoli relativi alle detrazioni per interventi di efficietamento energetico e sconto delle detrazioni fiscali.
Art. 119
Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici
1 – La detrazione Irpef per interventi di efficientamento energetico degli edifici si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
a) Interventi di isolamento termico delle superfici opache che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari. I materiali utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente del 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;
b)Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria a condensazione o a pompa di calore. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
c)Interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria a condensazione o a pompa di calore. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
2 – La detrazione si applica nella stessa misura anche su eventuali altri lavori di riqualificazione energetica previsti dall’articolo 14 del dl 63/2013 (installazione di pareti, pavimenti, coperture e finestre idonee a conseguire determinati livelli di risparmio energetico, installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione). In altri termini, l’ecobonus, attualmente al 65 per cento, sale al 100 per cento in tutti i casi in cui fra i lavori sia compreso almeno uno degli interventi agevolati di cui al comma 1.
3 – Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno 2 due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.).
4 – Per gli interventi inerenti alla riduzione del rischio sismico, la detrazione al 110% per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, è condizionata alla stipula di una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi.
In caso di cessione del credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula della polizza sopra citata, la detrazione Irpef conseguente alla polizza passa dal 22 al 90 per cento.
5 – Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica spetta una detrazione nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 (isolamento termico o sostituzione impianti di climatizzazione) 4 (riduzione del rischio sismico).
6 – La detrazione per l’installazione di impianti solari fotovoltaici è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5 nel limite di spesa di euro 000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.
7 – La detrazione per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici.
8 – Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 (isolamento termico o sostituzione impianti di climatizzazione).
9 – Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomini;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto dal comma 10;
c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati nonché dagli aventi le stesse finalità sociali;
d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
10 – Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
11 – Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il visto è rilasciato:
- dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- dai soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi;
- dai responsabili dell’assistenza fiscale dei C.A.F..
12 – I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente per via telematica.
13 – Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121:
a. per gli interventi di cui ai commi 1,2 e 3 i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
b. Per gli interventi di cui al coma 4 l’efficacia degli stessi è asseverata da i professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti a relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza. I professionisti incaricati attestano altresì la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
14 – Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.
15 – Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità i cui al comma 11.
Art. 121
Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile
1 – I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo ari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
2 – Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio;
b) efficienza energetica;
c) adozione di misure antisismiche;
d) recupero o restauro della facciata di edifici esistenti
e) installazione di impianti fotovoltaici
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.